L’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, modificando l’art. 7 della L. n. 604/1966, introduce per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in regime di tutela reale, un tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia presso la Commissione Provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c., secondo un iter che presenta alcune analogie con quello previsto, per le riduzioni collettive di personale, dagli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991. Leggi il resto dell’articolo