Le novità del 730 precompilato. Più responsabilità per Caf e commercialisti

Aumenta la responsabilità di Caf e commercialisti con l’arrivo dal 2015 del 730 precompilato.

Infatti, con l’introduzione del nuovo modello 730 compilato con i dati dell’Agenzia delle Entrate se il contribuente vuole integrare o modificare la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate, chi presta l’assistenza fiscale diventa responsabile anche dei nuovi dati indicati nella denuncia dei redditi. infatti, a prescindere dal fatto che il modello venga accettato incondizionatamente dal contribuente, così come compilato dall’Agenzia o che il 730 precompilato venga modificato o ingrato, il CAF o professionisti abilitati sono tenuti ad apporre il cd. visto di conformità modello 730.

Il visto, infatti, serve a certificare che i dati inseriti nella dichiarazione ivi compresi quelli precompilati, sono giusti e verificati con il contribuente.
Quindi eventuali errori, omissioni o incongruenze rilevate sulla dichiarazione in sede di controllo formale, non verranno più comunicati al contribuente ma a chi ha prestato l’assistenza fiscale. Questo comporta che il Caf e il commercialista che appone il visto di conformità diventa diretto responsabile di quanto dichiarato per conto dell’assistito.

Il visto viene apposto soprattuto su alcuni quadri del modello 730 particolarmente delicati importanti come per esempio quelli dichiarativi degli oneri deducibili e spese detraibili, le detrazioni IRPEF per familiari a carico, ritenute d’acconto spettanti, saldo e acconti di imposta ecc.
Apponendo il visto di conformità quindi l’intermediario si assume la responsabilità di quanto dichiarato, dopo aver visionato la documentazione portata dal contribuente. Quindi, ogni intermediario al fine di proteggersi da eventuali risarcimenti di danni o irregolarità per i dati dichiarati, dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa prevista dal Ministero che oltre a comprendere gli errori di compilazione del 730, copre anche quelli del modello Unico, ISEE, successioni, contratti di locazione, modello RED per i pensionati ecc.
Dal 2015 grazie all’apposizione del visto di conformità se il caf sbaglia il 730 precompilato diventa responsabile dei dati comunicati compresi quelli compilati dall’Agenzia. Per cui in caso di errori, la richiesta di informazioni, sanzioni e interessi verranno richiesti direttamente agli intermediari che si sono occupati della compilazione della dichiarazione, senza passare per il contribuente.
Fino ad oggi, invece degli eventuali errori o omissioni nei dati dichiarati con il 730, rispondeva in prima istanza il contribuente, il quale deve poi poteva rigirare la sanzione al Caf o al commercialista che aveva commesso effettivamente l’errore.
Tuttavia, con il nuovo 730, in caso di errori, il contribuente, il caf o il commercialista, può trasmettere un’ulteriore dichiarazione dei redditi con il modello 730 2015 integrativo entro il 10 novembre 2015, e in generale entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata commessa la violazione. In questo caso, al Caf spetta il pagamento della sanzione mentre gli interessi di mora sono a carico del contribuente.
I termini per la trasmissione e consegna 730 precompilato e tradizionale sono stati uniformati, la nuova scadenza dal prossimo anno è quindi il 7 luglio 2015.

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