“Anche se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. In assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca”.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione, sez. I, 20 gennaio 2012, n. 788
Per ogni chiarimento in merito è possibile contattare L’Associazione professionisti per il Cittadino.
Avv. Francesco Di Pretoro