“L’omessa notifica dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. L’azione del contribuente diretta a far valere la detta nullità può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore, ovvero del concessionario alla riscossione, non sussistendo tra loro litisconsorzio necessario”.
L’importante principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 2 febbraio 2012 n. 1532, richiamando ed avallando integralmente il precedente orientamento della Cass. SS.UU. 16412/2007.
Per ogni chiarimento in merito è possibile contattare L’Associazione professionisti per il Cittadino.
Avv. Francesco Di Pretoro